L'Irap 2026 va presentata da società, enti e studi associati, ma non da ditte individuali e professionisti: soggetti obbligati ed esclusi
La disciplina della dichiarazione Irap 2026, relativa al periodo d’imposta 2025, si presenta ricca di conferme sul piano dei soggetti passivi ma anche di importanti novità per quanto riguarda il calendario delle scadenze fiscali. L’imposta regionale sulle attività produttive (istituita dal D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, in attuazione della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996) rappresenta il tributo a destinazione regionale il cui gettito concorre in maniera fondamentale al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
In questa sede vediamo quali sono i soggetti tenuti all’invio, le esclusioni, le regole di calcolo e le prospettive di superamento del tributo.
Indice
Il presupposto costitutivo dell’imposta regionale sulle attività produttive è disciplinato dall’Articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, il quale individua l’obbligo fiscale nell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Per le persone fisiche, l’insorgenza dell’obbligo tributario richiede la presenza congiunta di due elementi:
Il secondo periodo dell’Art. 2, comma 1, D.Lgs. 446/1997 fissa una regola speciale per i soggetti collettivi: l’attività svolta da società ed enti costituisce in ogni caso presupposto d’imposta, a prescindere da qualunque verifica sull’autonoma organizzazione. Per le società di capitali, società di persone ed enti commerciali, la struttura organizzativa è presunta per legge.
Soggetti obbligati ed esclusi dalla dichiarazione Irap 2026La dichiarazione Irap 2026 deve essere presentata obbligatoriamente dalle seguenti categorie:
A seguito dell’entrata in vigore dell’Art. 1, commi 8 e 9, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022), sono stati esclusi dal perimetro soggettivo dell’Irap:
Restano inoltre esonerati i contribuenti in regime forfettario (Legge 190/2014), i soggetti in regime di vantaggio/minimi ed i produttori agricoli esonerati.
Scadenze di presentazione ed invio telematicoI termini di trasmissione della dichiarazione Irap 2026 sono stati riscritti dal D.Lgs. n. 1 dell’8 gennaio 2024 e dal D.Lgs. n. 108 del 5 agosto 2024, che hanno modificato l’Articolo 2, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998.
| Tipologia di soggetto | Termine ordinario | Scadenza effettiva Irap 2026 | Riferimento normativo |
| Società di persone e Studi associati | 31 ottobre dell’anno successivo | 2 novembre 2026 (il 31/10 è sabato) | Art. 2, co. 1, Dpr 322/98 (mod. D.Lgs. 108/2024) |
| Società di capitali ed enti (solari) | Ultimo giorno del 10° mese successivo | 2 novembre 2026 | Art. 2, co. 2, Dpr 322/98 (mod. D.Lgs. 108/2024) |
| Soggetti Ires (esercizio a cavallo) | Ultimo giorno del 10° mese dalla chiusura | Es. chiuso 30/06 →Scadenza 30/04/2027 | Art. 2, co. 2, Dpr 322/98 |
Il termine per la trasmissione telematica non va confuso con la data di versamento del saldo e del primo acconto, regolata dall’Art. 17 del D.P.R. n. 435 del 4 aprile 2001, legata alla data di approvazione del bilancio.
Quadro strutturale del modello Irap 2026Il modello ufficiale è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 71997 del 27 febbraio 2026 ed è suddiviso nei seguenti quadri:
L’invio deve essere effettuato unicamente per via telematica tramite Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediario abilitato (Art. 3, co. 3, D.P.R. 322/98).
Calcolo della base imponibile e deduzioni lavoroLa determinazione del Valore della Produzione Netta (VPN) varia a seconda della natura giuridica del contribuente.
Per le società di capitali ed enti commerciali si applica il metodo da bilancio (Art. 5, D.Lgs. 446/1997), calcolando la differenza tra valore e costi della produzione ex Art. 2425 del Codice Civile con l’esclusione delle spese per il personale, delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti.
Le società di persone e ditte in contabilità semplificata adottano invece il metodo fiscale (Art. 5-bis), fondato sui ricavi e sui costi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, salva l’opzione per il metodo da bilancio. Gli enti non commerciali e le amministrazioni pubbliche applicano per le attività istituzionali il metodo retributivo (Art. 10), calcolato sulla somma delle retribuzioni ed erogazioni ai dipendenti.
Dalla base imponibile così ottenuta è possibile scomputare le deduzioni di cui all’articolo 11 del D.Lgs. 446/1997. In particolare, il comma 4-octies prevede la deducibilità integrale (100%) del costo sostenuto per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e una deduzione pari al 70% per i lavoratori stagionali. A queste si affiancano la deduzione totale dei contributi Inail per gli infortuni sul lavoro e le deduzioni forfettarie fino a 1.850 euro annui per lavoratore spettanti ai soggetti con componenti positivi non superiori a 400.000 euro.
I tre metodi di calcolo sintetizzati:
In conformità con quanto stabilito dall’Articolo 2, comma 7, del D.P.R. 322/1998, la dichiarazione Irap 2026 inviata entro 90 giorni dalla data di scadenza ordinaria è da considerarsi valida, a condizione che vengano applicate le sanzioni amministrative ridotte per il ritardo mediante l’istituto del ravvedimento operoso. Trascorso il termine di 90 giorni, la dichiarazione viene considerata a tutti gli effetti omessa, costituendo comunque titolo per la riscossione delle imposte dovute liquidate dall’amministrazione finanziaria.
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