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Maternità e paternità settore agricolo, quanto e a chi spetta: i nuovi importi Inps

Дата публикации: 26-07-2026 05:00:04

L'Inps aggiorna i calcoli per la maternità/paternità agricola 2026: ecco le regole, i limiti e gli importi di riferimento.

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Foto di Federica Petrucci

Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

L’Inps ha aggiornato gli importi di riferimento per le prestazioni economiche spettanti ai lavoratori agricoli in caso di maternità e paternità.  In particolare, con la circolare n. 75 del 17 luglio 2026 l’Istituto ha rivisto reddito medio, utilizzato per determinare l’importo spettante ai neo genitori.

Maternità e paternità in agricoltura: il nuovo importo di riferimento

Dal 2011, il calcolo delle indennità di maternità e paternità in agricoltura non tiene più conto dei salari convenzionali provinciali, ma fa riferimento al reddito medio convenzionale giornaliero utilizzato anche ai fini pensionistici.

Per il 2026 tale reddito è stato fissato in 66,86 euro al giorno e rappresenta la base sulla quale viene determinata la parte economica spettante durante i periodi di congedo di maternità o di paternità previsti dalla normativa. L’aggiornamento interessa quindi tutti gli eventi indennizzabili che ricadono nel corso dell’anno.

Chi sono i beneficiari

Nel settore agricolo, i congedi e le indennità di maternità e paternità spettano a:

  • operai a tempo indeterminato (OTI), purché il rapporto di lavoro sia regolarmente in corso all’inizio del periodo di congedo;
  • operai a tempo determinato (OTD / braccianti), se risultano iscritti negli elenchi nominativi agricoli con almeno 51 giornate lavorative accreditate nell’anno precedente (oppure svolte nell’anno in corso prima dell’evento di maternità/paternità);
  • salariati fissi, impiegati e quadri, che hanno diritto alla tutela in costanza di rapporto di lavoro;
  • compartecipanti familiari e piccoli coloni, che prestano attività in ambito di patti ed economie familiari collegate all’agricoltura;
  • lavoratori autonomi del settore agricolo, ovvero coltivatrici dirette e coltivatori diretti imprenditori agricoli professionali (Iap) , coloni e mezzadri;

In agricoltura:

  • il congedo di maternità obbligatorio copre di norma i 2 mesi precedenti e i 3 mesi successivi al parto (o 1 mese prima e 4 dopo, fino ai 5 mesi interamente dopo il parto con autorizzazione medica). In questo caso la lavoratrice ha diritto all’80% della retribuzione media giornaliera (RMG) per tutto il periodo coperto. In ogni caso, la base di calcolo non può scendere sotto la soglia minima di legge, fissata per il 2026 a 51,70 euro al giorno. Di conseguenza, l’importo minimo a cui si ha diritto è pari a 41,36 euro al giorno (80% di 51,70 euro);
  • il congedo di paternità obbligatori è pari a 10 giorni lavorativi retribuiti al 100%, da fruire tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi. Poiché la retribuzione media giornaliera nel 2026 – anche in questo caso – non può essere inferiore a 51,70 euro al giorno, l’importo minimo per l’indennità di paternità corrisponde a questa cifra.

Per gli autonomi agricoli in regola con i contributi Inps, la tutela dura 5 mesi (2 prima del parto e 3 dopo), ma senza obbligo di astensione dal lavoro.

Infine, per i periodi di congedo parentale facoltativo, i genitori possono dividersi complessivamente fino a un massimo di 10 mesi di astensione dal lavoro (che possono salire a 11 se il padre decide di fruire di almeno tre mesi). In questo caso, per quanto riguarda i trattamenti economici, i criteri si applicano in base all’età del bambino e alla durata del congedo e spettano:

  • per i primi tre mesi (fruiti entro i 6 anni di vita del bambino), l’80% della base giornaliera, che corrisponde a 53,49 euro al giorno;
  • per i successivi sei mesi (fino ai 12 anni di età), l’assegno scende al 30% del valore di riferimento, garantendo 20,06 euro giornalieri;
  • superati i nove mesi complessivi o per figli tra i 12 e i 14 anni, il periodo non prevede alcun pagamento. Tuttavia, se il reddito individuale del genitore non supera di due volte e mezza il trattamento minimo di pensione previsto dall’INPS, viene comunque riconosciuto un indennizzo pari al 30%, ovvero 20,06 euro al giorno.

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